dell’Associazione Fratelli Rosselli di Stoccolma
Articolo 1. FINALITÁ
L’Associazione Fratelli Rosselli ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura politica democratica, la solidarietà e la promozione sociale nonché l’incontro e la comprensione reciproca fra gli italiani e tutta la popolazione in Svezia.
L’Associazione non ha finalità di lucro. Essa opera nel pieno rispetto della dignità personale e del pluralismo interno tra i soci e tra le socie, della loro identità o espressione di genere, origine nazionale o etnica, religione o ideologia di altra natura, diverse abilità, età, orientamento sessuale;
L’Associazione s’ispira ai principi democratici della Costituzione della Repubblica Italiana e al pensiero di Carlo e Nello Rosselli, simbolo della storia della democrazia italiana e del perseguimento e la diffusione dei valori di uguaglianza, giustizia e libertà.
L’Associazione promuove:
- dibattiti aperti al pubblico, convegni, seminari o altre forme di comunicazione pubblica;
- contributi su specifiche questioni da sottoporre all’attenzione del mondo politico e istituzionale, dei media, eventuali attività editoriali e formative.
L’Associazione si riserva la facoltà di compiere ogni attività consentita dalla legge allo scopo di promuovere la raccolta di fondi pubblici o privati, promuovere attività di formazione, studio o ricerca, aderire ad associazioni, organismi o enti che perseguono finalità simili o complementari.
Articolo 2 – ORGANI DECISIONALI
Sono organi decisionali l’assemblea ordinaria, l’assemblea straordinaria e il Consiglio direttivo.
Articolo 3 – POTERE DI FIRMA
Il Presidente del Consiglio direttivo e il tesoriere firmano per l’Associazione in via disgiunta.
Articolo 4 – SEDE
L’associazione ha un recapito postale e sede a Stoccolma.
Articolo 5 – FINANZE
L’Associazione è finanziata dalle quote sociali, da eventuali donazioni, da contributi per le attività e dai proventi delle stesse. Le disponibilità finanziarie dell’associazione, indipendentemente dalla loro provenienza, non possono essere usate per fini diversi da quelli esposti nell’articolo 1.
Articolo 6 – QUOTA SOCIALE
La quota sociale per l’anno successivo viene stabilita dall’Assemblea ordinaria dei soci. I soci morosi non hanno diritto di partecipare alle votazioni delle Assemblee dei soci.
Articolo 7 – ANNO FINANZIARIO
L’anno finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre. Le relazione economica sulla gestione dell’associazione dovrebbe essere sottoposta all’esame del Revisore entro 8 giorni prima della data dell’Assemblea.
Articolo 8 – SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le controversie tra singoli membri e l’associazione devono essere risolte ai sensi della legge sull’arbitrato (Lag 1999:116 om skiljeförfarande), salvo separato accordo tra le parti.
Articolo 9 – MODIFICA DELLO STATUTO
Le proposte di modifica dello statuto devono essere presentate al direttivo per iscritto. Lo statuto si modifica con l’approvazione dei soci nell’assemblea annuale con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.
Articolo 10 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deciso da almeno due terzi dei soci, comprese le deleghe, riuniti in assemblea. In caso di scioglimento, i fondi residui dell’Associazione saranno, in via preferenziale, devoluti a favore di enti che perseguono analoghe finalità nell’ambito della circoscrizione consolare o del territorio.
Articolo 11 -DOVERI DELL’ASSOCIATO
L’associato ha il dovere di
- Partecipare alla vita dell’associazione,
- Rispettare lo Statuto e impegnarsi per la sua attuazione
- Accettare le decisioni prese dall’Assemblea dei soci e dal Consiglio direttivo
- Pagare nei tempi prescritti la quota sociale
Articolo 12 -ADESIONE E ESCLUSIONE
L’Associazione è aperta a chiunque ne condivida lo scopo e segua le regole dello Statuto.
Il Consiglio direttivo può deliberare l’esclusione di un associato che si oppone allo scopo dell’associazione o viola le regole dello statuto, ovvero che non paga la quota associativa per due anni di seguito. La deliberazione avviene a maggioranza qualificata di tre quarti del Consiglio direttivo.
Il socio escluso ha diritto di chiedere la revisione della decisione in via esclusiva al Consiglio per iscritto. Qualora la decisione sia confermata, il socio escluso ha altresì il diritto di far esaminare la delibera di esclusione dall’Assemblea generale annuale.
Articolo 13 – RINUNCIA
L’associato che omette di pagare la quota associativa entro il 31 dicembre può essere escluso dall’elenco dei soci.
Articolo 14 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è il massimo organo decisionale dell’Associazione.
Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno in corso possono partecipare al dibattito ed alla votazione durante l’assemblea.
L’assemblea ordinaria dei soci si svolge entro il 31 marzo di ogni anno.
La convocazione dei soci deve avvenire con almeno tre settimane di anticipo per posta elettronica.
Alla convocazione devono essere allegati la proposta di Ordine del Giorno, la relazione delle attività svolte e la relazione finanziaria, il bilancio consuntivo e preventivo, il racconto del revisore, le proposte della Commissione elettorale ed eventuali mozioni di soci o di membri del consiglio. Le mozioni devono essere per iscritto e devono essere state inviate al Consiglio direttivo perché esprima un parere almeno quattro settimane prima dello svolgimento dell’assemblea.
La convocazione deve essere adeguatamente pubblicizzata anche attraverso i social media che l’Associazione utilizza normalmente.
I soci possono partecipare all’assemblea e votare per via telematica, ogniqualvolta tale modalità sia disponibile.
I soci possono altresì partecipare all’assemblea delegando il voto ad altri soci per iscritto. Un socio non può avere più di una delega.
L’assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto.
Articolo 15 – SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
- Elezione del presidente e del segretario dell’assemblea Determinazione dell’elenco dei votanti
- Verifica che la convocazione sia stata fatta secondo lo statuto Scelta di un addetto alla conta dei voti
- Approvazione dell’ordine del giorno
- Presentazione della relazione del Consiglio direttivo sulle attività dell’anno precedente Presentazione della relazione del Consiglio direttivo sulla gestione dell’anno precedente (Relazione finanziaria)
- Rapporto del Revisore
- Liberazione di responsabilità del Consiglio direttivo
- Determinazione della quota d’iscrizione
- Elezione di: un Presidente per (2) anni, i membri del Consiglio direttivo per (2) anni, nel numero minimo di quattro membri e massimo di otto, i membri supplenti nel numero minimo di uno e massimo di tre, un revisore ed eventualmente un supplente, due membri della Commissione elettorale
- Programma delle attività dell’anno in corso
- Proposta di bilancio preventivo
- Varie
Articolo 16 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio direttivo su richiesta scritta di almeno il 10% dei soci o di un revisore. Anche il Consiglio direttivo può richiedere lo svolgimento di un’assemblea straordinaria. Quando il Consiglio riceve una richiesta per una riunione annuale straordinaria, deve entro 14 giorni annunciare che tale riunione si terrà entro due mesi dalla richiesta ricevuta. La notifica della proposta di ordine del giorno per l’assemblea straordinaria deve essere presentata ai soci entro e non oltre sette giorni prima della riunione, secondo quanto deciso dal Consiglio. Inoltre, l’avviso della proposta di ordine del giorno sarà pubblicato sul sito web dell’associazione, o altro luogo appropriato. Alla riunione annuale straordinaria, può essere preso in considerazione solo il punto per il quale è stata richiesta l’assemblea.
Articolo 17 – VOTAZIONI
Le decisioni sono prese per acclamazione, ovvero per votazione anche per via telematica.
La votazione avviene a maggioranza semplice, tranne che per il caso di modifica dello statuto, scioglimento dell’associazione o fusione con altra organizzazione (articoli 11 e 12).
La maggioranza semplice può essere relativa o assoluta.
Le elezioni degli organi dell’Associazione avvengono a maggioranza relativa. È eletta la candidata o eletto il candidato che ottiene un numero di voti superiore a quelli ottenuti dagli altri nella stessa votazione (comprese le deleghe).
Le decisioni diverse dalle elezioni e da quelle che richiedono la maggioranza qualificata (articoli 11 e 12) sono adottate a maggioranza assoluta, ovvero se votate da almeno metà più uno dei soci presenti (comprese le deleghe).
Articolo 18 – COMMISSIONE ELETTORALE
I membri della Commissione elettorale, eletti ogni anno dall’assemblea dei soci, debbono
- Proporre l’elenco dei candidati alle cariche sociali da eleggere all’assemblea dei soci e
- Consegnare al direttivo almeno quindici giorni prima dell’assemblea, l’elenco di cui al punto 1, debitamente firmato.
Articolo 19 REVISORE
Al revisore è demandata la valutazione indipendente della gestione dell’Associazione.
Il Revisore ha diritto di prendere visione dei documenti contabili, dei verbali dell’Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo, oltre che a ricevere la relazione finanziaria e la relazione delle attività almeno un mese prima della data dell’Assemblea ordinaria.
Il revisore presenta il suo rapporto all’Assemblea ordinaria.
Articolo 20 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo, responsabile dell’attività dell‘associazione, è composto da:
- un presidente eletto ogni due anni dall’assemblea dei soci
- minimo quattro membri e massimo otto membri eletti dalla stessa assemblea per lo stesso periodo di due anni.
Alle prime elezioni dopo la costituzione dell’associazione, il 50% delle cariche sono elette per un anno.
Ogni anno possono essere eletti tre supplenti.
Se un membro del Consiglio direttivo deve lasciare l’incarico prima della scadenza del mandato, il primo supplente diventa membro ordinario.
Il Consiglio direttivo elegge al suo interno
- il vicepresidente,
- il segretario
- il cassiere
Ed eventualmente altre cariche che sembrino opportune.
Il Consiglio direttivo può aggiungere uno o più membri.Tale membro non ha il diritto di voto, ma può dare fare proposte e dare pareri su richiesta del Consiglio.
Il Consiglio direttivo può devolvere alcune decisioni ad appositi comitati di soci demandati a organizzare specifiche iniziative.
Articolo 21 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Tra un’Assemblea e la seguente, spetta al Consiglio direttivo realizzare le decisioni dell’Assemblea e ne è responsabile. Al direttivo compete, in particolare:
- Assicurare che siano osservate le regole dello Statuto
- Attuare le decisioni prese dall’Assemblea dei soci
- Risolvere i problemi, svolgere le pratiche, tutelare i beni dell’associazione.
- Pianificare con i responsabili delle iniziative il lavoro relativo alla loro attività.
- Programmare, condurre e suddividere il lavoro nell’Associazione anche attraverso la creazione di appositi comitati di soci per gestire specifiche attività
- Presentare la relazione economica scritta sulla gestione dell’associazione al Revisore e all’Assemblea dei soci.
- Mettere a verbale tutte le riunioni del direttivo e quelle dell’assemblea dei soci
- Preparare l’Assemblea dei soci
Articolo 22 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte durante un anno sociale.
Il Consiglio direttivo può essere convocato in riunione straordinaria su richiesta scritta di almeno tre membri del Consiglio direttivo.
La seduta è valida se sono presenti almeno la metà dei membri.
Le decisioni sono adottate con il voto concorde di almeno la metà del totale dei membri del Consiglio direttivo. In caso di parità, il presidente ha il voto decisivo del Consiglio.
Ad ogni riunione, il segretario presenta il verbale della seduta precedente. Il Consiglio lo discute e lo approva. Il verbale da conto delle decisioni prese.
Al presidente oppure in sua assenza, al vicepresidente, compete:
- Sostenere la causa e gli interessi dell’associazione e dei suoi soci verso autorità ed istanze esterne;
- Dirigere le riunioni dell’associazione ed i dibattiti;
- Seguire l’attività dell’associazione e prendere decisioni, in accordo con il direttivo;
- Convocare il direttivo o l’Assemblea dei soci quando si renda necessario oppure quando almeno tre membri del Direttivo lo richiedano.
Al segretario compete:
1. Tenere aggiornato l’elenco degli associati e curare l’archivio dell’Associazione;
2. Mettere a verbale le riunioni del direttivo e delle assemblee dei soci;
3. Assistere il presidente nel lavoro di segreteria e curare la posta in arrivo e partenza.
Al cassiere compete:
- Usare le finanze dell’associazione secondo le decisioni dell’assemblea dei soci e del direttivo;
- essere responsabile della cassa e curare entrate e pagamenti;
- tenere rigorosamente aggiornati il libro cassa in modo da poterlo esibire alla richiesta del revisore.
Testo approvato dalll’Assemblea riunita sabato 16 marzo 2019 in Stoccolma.